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Diritti sul “format” dei negozio sportivi

Avv. Decio Rinaldi

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014(10 luglio Causa c-421/13 Apple Inc. contro Deutsches Patent - und Markenamt) segna un deciso passo in avanti sugli strumenti posti a protezione delle “attività” imprenditoriali.
Per la prima volta lo spazio vendita, “il design e l’allestimento distintivi di un negozio al dettaglio (format)“ sono stati ammessi alla registrazione come marchio e pertanto tutelabili nei confronti di propri concorrenti, quale segno distintivo della attività imprenditoriale. 
A stabilirlo è la predetta Corte europea che, investita della questione dal tribunale tedesco competente, - dopo la registrazione del marchio tridimensionale di un disegno multicolore dei propri negozi per servizi (rendering) negli Stati Uniti (concessa) Apple Inc. aveva chiesto la estensione internazionale del marchio, in parte ammessa in alcuni Stati, in parte rifiutata da altri, tra questi l’Ufficio tedesco brevetti e marchi, a cui si era opposta la famosa azienda – non fa altro che ricondurre la vicenda ai dettami della legge europea (cfr.Dir. 2008/95/CE), ricavandone un'interpretazione adeguata ai tempi: la tutela del marchio li dove è volta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dalle altre aziende e' sempre
possibile (fermo restando gli altri requisiti prescritti dalla legge).  
Tanto e' accaduto nel caso di specie: il "format Apple", “ovvero la rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli
di altre imprese”, tanto più  “nel caso in cui l'allestimento raffigurato, - da un segno - si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato”.
In sintesi, il "format" di un negozio per la vendita di prodotti, oggetto di particolari e originali rappresentazioni, pertanto distinguibili dalla concorrenza, potrà essere oggetto di tutela come marchio perfino “per i servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti”.
Come detto precedentemente, un "salto in avanti" e al passo con le mutate esigenze dei tempi odierni, consentendo una tutela più ampia anche di quelle particolari "forme", concept store,
flagship store, etc.. con cui le imprese si presentano al mercato per distinguersi.

Tra quest'ultime a pieno titolo anche le aziende sportive, finanche i negozi, a cui l'insegnamento del diritto cerca di di aprire un nuovo spazio di riconoscimento nel mercato.

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