Un’altra sentenza “innovativa” si
inserisce nella casistica della giurisprudenza europea volta chiarire la
portata del rapporto fra diritti d’autore, eventi sportivi e diritti connessi,
tra cui il c.d. "diritto di comunicazione al pubblico" ovvero la
messa a disposizione al pubblico dei predetti eventi. Difatti la suprema corte di giustizia europea,
prendendo spunto da una vicenda nata in Scandinavia(Svezia) e ritornando su una
questione che spesso l’ha vista impegnata, ovvero il bilanciamento tra diritti
d’autore, diritti delle emittenti televisive e “violazioni” compiute da altri soggetti, che,
sfruttando le attuali tecnologie sono soliti trasmettere eventi tra cui quelli sportivi,
offre agli interpreti un’ulteriore chiave di lettura: "
il disposto normativo europeo ammette e non osta ad una normativa nazionale che
estende il diritto esclusivo delle emittenti televisive con riguardo ad atti di
comunicazione al pubblico, tra cui la trasmissione di incontri sportivi
realizzati in diretta streaming su
internet, a condizione che la siffatta estensione non pregiudichi la tutela del
diritto d’autore
".
Tanto è avvenuto nel caso sottoposto alla predetta corte di giustizia europea:
un signore nel 2007 ha permesso a chiunque navigasse sul suo sito di accedere,
attraverso dei collegamenti ipertestuali(link),
al sito dell’emittente televisiva,
proprietaria della trasmissione di eventi sportivi a pagamento e pertanto di
vedere gratuitamente delle partite di hockey su ghiaccio. Quest’ultima,
ritenutasi pregiudicati i suoi diritti (d’autore), adiva le corti svedesi nei
confronti del tale Linus Sandberg, chiedendo l’inibizione della trasmissione
oltre al risarcimento dei danni. I tribunali, dopo due successive pronunce,
statuivano che l’emittente televisiva fosse titolare di diritti, non d’autore,
bensì dei diritti connessi(un catalogo di diritti vicini attribuiti a chi, con
la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull’opera
stessa, l’evento sportivo a pagamento) che il suddetto signore dovesse essere
multato e a suo carico venisse disposto un più esiguo risarcimento. Tuttavia
rimaneva pendente per la suprema corte svedese(nel frattempo investita della
controversia da entrambi i ricorrenti) una questione di diritto, più complessa:
la ammissibilità delle trasmissioni diffuse in diretta via internet, anzi se
quest’ultime potessero o meno essere ricomprese tra gli atti di comunicazione
al pubblico, stante il diritto di altri-esclusivo-di autorizzare o vietare la
diffusione delle loro trasmissioni. In altre parole, da un lato il diritto del broadcaster a trasmettere dietro
corrispettivo i match sui suoi canali, dall’altro un soggetto che cavalca le
nuove tecnologie e tra le maglie della legge, spesso non sempre al passo dei
tempi, diffonde, non on demand,
immagini di partite live
gratuitamente. Contrasto risolto, in adesione alla tesi della C More Entartainment(emittente
televisiva), perché anche tale ultima trasmissione, risulta essere ricompresa tra gli atti di
comunicazione al pubblico, “tutelata dai diritti connessi” e pertanto soggetta
al diritto esclusivo dell’emittente di vietare atti di comunicazione al
pubblico, come quelli summenzionati, sempre e a condizione che siffatta tutela
non incida su quella del diritto d’autore.
*Presidente Associazione Europa Possibile
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