
Tanto è avvenuto nel caso sottoposto alla predetta corte di giustizia europea:
un signore nel 2007 ha permesso a chiunque navigasse sul suo sito di accedere,
attraverso dei collegamenti ipertestuali(link),
al sito dell’emittente televisiva,
proprietaria della trasmissione di eventi sportivi a pagamento e pertanto di
vedere gratuitamente delle partite di hockey su ghiaccio. Quest’ultima,
ritenutasi pregiudicati i suoi diritti (d’autore), adiva le corti svedesi nei
confronti del tale Linus Sandberg, chiedendo l’inibizione della trasmissione
oltre al risarcimento dei danni. I tribunali, dopo due successive pronunce,
statuivano che l’emittente televisiva fosse titolare di diritti, non d’autore,
bensì dei diritti connessi(un catalogo di diritti vicini attribuiti a chi, con
la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull’opera
stessa, l’evento sportivo a pagamento) che il suddetto signore dovesse essere
multato e a suo carico venisse disposto un più esiguo risarcimento. Tuttavia
rimaneva pendente per la suprema corte svedese(nel frattempo investita della
controversia da entrambi i ricorrenti) una questione di diritto, più complessa:
la ammissibilità delle trasmissioni diffuse in diretta via internet, anzi se
quest’ultime potessero o meno essere ricomprese tra gli atti di comunicazione
al pubblico, stante il diritto di altri-esclusivo-di autorizzare o vietare la
diffusione delle loro trasmissioni. In altre parole, da un lato il diritto del broadcaster a trasmettere dietro
corrispettivo i match sui suoi canali, dall’altro un soggetto che cavalca le
nuove tecnologie e tra le maglie della legge, spesso non sempre al passo dei
tempi, diffonde, non on demand,
immagini di partite live
gratuitamente. Contrasto risolto, in adesione alla tesi della C More Entartainment(emittente
televisiva), perché anche tale ultima trasmissione, risulta essere ricompresa tra gli atti di
comunicazione al pubblico, “tutelata dai diritti connessi” e pertanto soggetta
al diritto esclusivo dell’emittente di vietare atti di comunicazione al
pubblico, come quelli summenzionati, sempre e a condizione che siffatta tutela
non incida su quella del diritto d’autore.
*Presidente Associazione Europa Possibile
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